
Nonostante la legge è Impossibile pagare le tasse in maniera rateizzata
La Finanziaria 2008, L.244/2007 art.1 c.144 (governo Prodi per capirci), ha introdotto la possibilità per i contribuenti di richiedere la rateazione degli importi notificati con avvisi bonari. Una possibilità teorica. Vi spiego perché. Prima della suddetta legge era possibile richiedere unicamente la dilazione delle somme soltanto dopo l’invio della “cartella di pagamento” da parte dell’ente riscossore. In sede di avviso bonario derivante da controlli automatizzati o con abbreviazione tecnica “36-bis”, le sanzioni su somme dovute, ma irregolarmente versate od omesse, sono calcolate in forma ridotta pari ad 1/3 del 30% e gli interessi sulle somme calcolati entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto del controllo e dalla quale scaturiscono, quindi, le irregolarità riscontrate. Saltando dei passaggi che sarebbero troppo tecnici e ci allontanerebbero dall’obiettivo di spiegare a tutti quello che sto dicendo, si può dire che le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi da rateizzare; per somme fino ai 50.000 euro la procedura è piuttosto semplice e consente al contribuente di scegliere autonomamente di pagare il dovuto in unica soluzione o in un numero di rate variabile a seconda del’importo senza comunque dover far richiesta all’Agenzia delle Entrate. Per somme superiori ai 50.000 euro la procedura diventa decisamente più complicata: il contribuente è tenuto a prestare un’idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto e aumentato di un anno.
Gli strumenti possono essere una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/1993. Le garanzie, tra l’altro, dovranno essere presentate entro 10 giorni dal pagamento della prima rata, a sua volta da pagare entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.
Non è un incubo, è parte della finanziaria 2008. Sembra evidente come questa teorica agevolazione concessa ai contribuenti si trasformi, nella prassi, in un deterrente o addirittura in un ostacolo che, vista la procedura richiesta, risulta estremamente arduo, se non impossibile, da superare. Le condizioni imposte per l’avvio della procedura, più che di sovente, rappresentano paradossalmente la causa principale della mancata attuazione della procedura stessa. Un contribuente che voglia sanare la propria posizione nel minor tempo possibile, che abbia intenzione di pagare subendo sanzioni ed interessi ridotti è di fatto impossibilitato a farlo.
Ecco un elenco di limiti non formali, ma sostanziali che questa disposizione nasconde:
- la persona fisica o la persona giuridica che richieda la dilazione di pagamento per importi consistenti evidentemente versa in condizioni di difficoltà finanziaria, anche se temporanea, che rende altamente improbabile la possibilità di ottenere una qualsivoglia fideiussione o garanzia;
- i tempi a disposizione del contribuente per ottenere e presentare la fideiussione, sempre che ad un soggetto inadempiente di fronte all’erario venga concessa, sono molto limitati, massimo 40 giorni; - le fideiussioni hanno un costo che andrà a gravare ulteriormente sul contribuente già in difficoltà ed il premio è richiesto anticipato per tutto l’importo;
- nella prassi l’Agenzia delle Entrate non si limita a valutare se la società finanziaria sia iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/1993, ma compie per la propria sicurezza ulteriori indagini ed è propensa ad accettare solo le garanzie prestate da enti ad essa “graditi”; ciò dilata ulteriormente i tempi di perfezionamento dell’avvio della procedura di rateazione rendendo i 40 giorni di cui sopra ancora più insufficienti. Ottenere la dilazione di somme dovute a seguito di controlli automatizzati per importi superiori a 50.000 euro è oggettivamente tanto improbabile quanto è semplice ottenerla per importi già iscritti a ruolo e per i quali esiste quindi una cartella di pagamento.
Per usufruire della rateazione delle somme iscritte a ruolo è sufficiente presentare la domanda all’ente riscossore (EQUITALIA), non all’Agenzia delle Entrate, corredata di idonea documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà (ISE per le persone fisiche, bilancio o situazione infrannuale per le aziende) e non è richiesta alcuna forma di garanzia.
La conseguenza diretta di questa sostanziale differenza? E’ nella concessione al contribuente di pagare a rate, senza ostacoli “burocratici”, solo somme ormai gravate da sanzioni al 30% (in avviso bonario si ricorda sono al 10%) e interessi su interessi calcolati in un tempo almeno 2 o 3 anni superiore a quello del 36-bis.
Francesco Aracri-Deputato Pdl
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